credendo di fare cosa utile trasmettiamo questa particolare informazione relativa alla prima scadenza ormai prossima dell’invio telematico per le operazioni rilevanti ai fini IVA.
In base a quanto indicato nella Circolare 24/E del 30/05/2011 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile presentare comunicazione telematica INTEGRATIVA o SOSTITUTIVA entro 30 giorni dalla scadenza originale senza incorrere in sanzioni.
“Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o integrare la stessa può presentare, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. E’ consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione annuale dei dati. Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, l’istituto del ravvedimento operoso.”
Ovviamente quanto indicato va assolutamente verificato dal cliente/consulente dello stesso, ma in questo momento di particolare fibrillazione e confusione, contiamo di avervi reso un servizio utile che, vi aiuti nella gestione di questa problematica.